A seguito della modifica dell’art.9 della Costituzione, in tutela dell’ambiente, il Parlamento ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge in materia di “reati contro il patrimonio culturale”. Questo passaggio è considerato fondamentale nel iter che porterà a breve alla cd. “transizione ecologica”: infatti, l’intervento in oggetto, mira ad aumentare la tutela offerta ai nostri beni culturali e al paesaggio, attraverso lo strumento del diritto penale.
Il testo mire a riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale e a introdurre nel codice penale, in conformità con il principio di riserva di codice, tali disposzioni, con l’obiettivo di operare una profonda riforma della materia, con l’obiettivo di inasprirne il trattamento sanzionatorio.
La modifica della nuova legge entrata in vigore, come detto, prevede l’inserimento nel codice penale degli illeciti penali che oggi sono ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali, introducendo nuove fattispecie di reato. In aggiunta a ciò, aumenta le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali di cui sopra. Vengono introdotte delle circostanze aggravanti relativamente ai casi in cui oggetto di reato fossero dei beni culturali. Viene modificato l’articolo 240-bis c.p. il cui catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata, è stato esteso.
Infine, è stato modificato il decreto legislativo n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con l’introduzione dell’arrt.25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) prevedendo che, in relazione alla commissione del delitto previsto dall’articolo 518-novies del codice penale, si applichi all’ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. Inoltre, viene introdotto al catalogo 231 l’art. 25-duodecies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), introducendo così, in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies, 518-terdecies e 518-sexiesdecies c.p., l’applicazione nei confronti dell’ente di una sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. L’inserimento di queste due fattispecie va a rafforzare la tutela anche nell’ambito di operatività di una persona giuridica.
Quanto alle modifiche al codice penale, è prevista l’introduzione degli articoli:
518-bis (Furto di beni culturali), 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali), 518-quater (Ricettazione di beni culturali), 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto), 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali), 518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali), 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali), 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali), 518-decies (Importazione illecita di beni culturali), 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali), 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici), 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte), 518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità), 518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti), 518-septiesdecies (Circostanze attenuanti), 518-duodevicies (Confisca), 518-undevicies (Fatto commesso all’estero), 707-bis (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli).