Definendo anzitutto il nome come il tratto identificativo di una persona comprendente prenome e cognome è opportuno evidenziare come lo stesso sia parte integrante, a norma del diritto internazionale generale, del “diritto contenitore” alla vita e all’identità personale. Tramite essa l’individuo è parte integrante delle comunità statuale di riferimento ed opera secondo le proprie attitudini, credenze e inclinazioni diventando un cittadino attivo titolare di diritti e doveri.
La nostra Costituzione prevede, all’art.22, che «nessuno può essere privato […] del proprio nome». In concerto il codice civile (art. 6) prevede che ogni individuo ha dritto al nome che gli è attribuito per legge.
Il terzo comma del medesimo articolo, rinviando alle relative norme in materia da integrare, precisa che «cambiamenti, aggiunte o rettifiche» sono ammesse allorquando specifici requisiti di natura formale e sostanziale siano soddisfatti. La legge di riferimento in questo caso è il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Da questa disposizione si evince che il nome può essere oggetto di modifica da parte del soggetto interessato. Va inoltre chiarito che a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975 la scelta del nome spetta ad entrambi i genitori congiuntamente, e in caso di contrasto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 3060/1981), è possibile ricorrere al giudice civile, a norma dell’art. 316 c.c. (disciplinante la responsabilità genitoriale).
Per quanto attiene la disciplina della modifica del nome essa può manifestarsi nel modo seguente: richiesta di cambio del nome, richiesta di cambio del cognome o aggiunta di un secondo cognome.
La procedura si articola in 4 fasi essenziali. Deve innanzitutto essere presentata domanda al Prefetto del luogo di nascita in cui, attraverso dei moduli solitamente presenti nel sito internet della Regione di riferimento, vengono indicate le ragioni che sono alla base della richiesta, la quale se proposta da soggetto minorenne deve essere accompagnata da autorizzazione di uno dei genitori. Il Prefetto in seconda fase deve deliberare se intende accogliere o meno la domanda entro un limite di tempo predeterminato.

In caso di accoglimento una terza fase prevede che il relativo decreto debba essere affisso al comune di nascita e residenza per 30 giorni, affinché soggetti terzi controinteressati possano presentare le proprie doglianze. Superati i 30 giorni, senza ricorsi, la quarta fase prevede il rilascio della documentazione necessaria da poter presentare all’ufficio anagrafe affinché il cambio possa essere definitivamente autorizzato e procedere con la “modifica” dei propri documenti personali.
Il diritto internazionale, che annovera come da premessa il diritto al nome nell’alveo del “macro-diritto” umano alla vita, prevede inoltre in linea teorica che vi debba essere piena di libertà di scelta da parte dei genitori rispetto al nome da dare ai propri figli senza discriminazione alcuna fra uomo e donna nella “prevalenza della propria opinione”, per esempio con leggi che impongano il solo cognome paterno. L’affermazione di tale principio si è avuta in contesto CEDU con la sentenza Cusan e Fazzo c. Italia del gennaio 2014.
Da ultimo è utile specificare che la Cassazione, di recente, si è espressa nuovamente sulla questione inerente “il diritto al nome” nel gennaio 2021.
Nello caso in commento si è trattato di una “pronuncia” rispetto ad una questione di legittimità costituzionale, sollevata in via incidentale, dell’art. 262 del c.c. che nel disciplinare il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, asserisce che «se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre».
La norma effettivamente non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno; questo risulterebbe in contrasto con il dettato costituzionale italiano e le relative previsioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in tema di “parità dei sessi” e “rispetto della vita privata e familiare”.